La Cassazione penale, sez. VI^, con sentenza del 19 gennaio 2017 n°2666, si è pronunciata sulla richiesta di condanna di un padre, per il reato di cui alla legge 24/2006, art. 3, per aver versato all’ex-compagna solo parte della somma per il mantenimento del figlio minorenne, rispetto al maggiore importo fissato dal Tribunale per i Minorenni, nonché per aver omesso di versare la quota del 50% delle spese mediche e straordinarie.
La vicenda si conclude in Cassazione con un annullamento senza rinvio da parte dei giudici di legittimità, perché il fatto oggetto di contestazione e di condanna nei giudizi di merito non è previsto dalla legge come reato.
Ad avviso dei giudizi di Piazza Cavour, l’applicabilità della legge n°54/2006 ai procedimenti civili riguardanti i figli delle coppie di fatto non comporta tout court l’estensione a questi ultimi delle norme penali sostanziali poste a tutela degli obblighi economici di chi era unito dal vincolo matrimoniale. L’art. 3 della legge n°54/2006, in forza del quale “in caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l’art. 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898“, deve essere letto pertanto nel contesto della disciplina dettata dalla legge 8 febbraio 2006, n°54, e, in particolare, dell’art. 4, comma 2, che recita: “Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati“.
La soluzione appena indicata, oltre ad essere attenta al dato testuale delle disposizioni di legge, risponde anche al principio del cd. “diritto penale minimo” e non lede, per il giudice di legittimità, la posizione sostanziale dei figli di genitori non coniugati, per la cui tutela è possibile il ricorso a tutte le azioni civili, ferma restando, inoltre, l’applicabilità della fattispecie di cui all’art. 570, secondo, comma, n. 2, c.p.
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